Fattura Elettronica e forfettari: come funzionano le variazioni delle fatture cartacee
Dal 1 luglio 2022 la fattura in formato elettronico è obbligatoria anche per i forfettari che in un primo momento erano stati esonerati da tale obbligo, ma che potevano comunque utilizzare i documenti in formato elettronico per rendere gli scambi più agevoli e veloci.
Esattamente come vale per tutti coloro che hanno P.IVA e che quindi utilizzano il sistema di e-fattura, anche per i forfettari vale l’obbligo di utilizzare il formato XML per le note di variazione delle fatture cartacee emesse prima dell’obbligo di fattura elettronica.
Questo è possibile grazie ai sistemi gestionali e alle piattaforme come fatturapro.click.
Fattura elettronica e note di variazione per documenti precedenti all’obbligo
Anche le note di variazione per fatture cartacee, dal 1 luglio 2022 devono essere emesse in formato elettronico. Si ricorda che in precedenza i forfettari potevano utilizzare i documenti in formato cartaceo, cosa che adesso non si può più fare.
Dal primo luglio è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti che:
- rientrano nel regime di vantaggio di cui all’art.27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011:
- applicano il regime forfettario;
- hanno esercitato l’opzione di cui gli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che nel periodo precedente d'imposta hanno conseguito proventi per un importo non superiore ai 65.000 euro.
Occorre però chiarire che la legge ha previsto che l’obbligo si estendesse per il momento ai forfettari che hanno percepito ricavi e compensi superiori a 25.000 euro, e che solo nel 2024 si estenderà a tutti gli altri per arrivare ad imporre l’utilizzo della e-fattura a tutti i soggetti economici.
In ogni caso, per tali soggetti l’ingresso nel mondo della fatturazione elettronica è stato graduale, prevedendo anche un trimestre transitorio in cui l’invio dei documenti in ritardo non era sanzionato. Una possibilità terminata il 1 ottobre 2022 da quando il rispetto delle scadenze è indispensabile per non incorrere in sanzioni.
Resta chiaro che l’utilizzo della forma elettronica è indispensabile, comunque, anche per quello che riguarda le note di credito e di debito.
Fattura elettronica e note di credito
Prima del 1 luglio 2022 i contribuenti in regime forfettario potevano emettere le fatture in formato cartaceo, ponendo il caso in cui a una data successiva al 1 luglio 2022 si riscontrino delle problematiche e occorra una nota di credito in seguito a un vizio del documento, l’emittente sarà obbligato ad utilizzare un documento in formato XML indicando nel campo tipo di documento, il codice TD04 - Nota di credito.
Gli elementi di tale documento sono:
- cedente/prestatore con i suoi dati;
- cessionario/committente: con i dati relativi per l'identificazione;
- imponibile: senza l’imposta, considerando che si tratta di soggetti che hanno aderito al regime forfettario;
- estremi della fattura che deve essere rettificata, con valore TD04 per una fattura ordinaria e TD08 per fattura semplificata.
Inoltre occorre inserire le diciture obbligatorie:
“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”
Note di debito
Similare è il discorso che riguarda le note di debito, anche essere ritenute delle variazioni delle fatture. Nel caso in cui in una data precedente a quella del 1 luglio 2022 è stata emessa una fattura che debba essere rettificata con nota di debito, quest’ultima deve essere emessa in formato XML, utilizzando un apposito programma gestionale, con il quale vengono anche emesse e ricevute le fatture.
Occorrerà quindi un documento in formato XML indicando nel campo tipo di documento il codice TD05 - nota di debito. I suoi elementi essenziali sono:
- intestazione del cedente/prestatore;
- indicazione dei dati del cessionario/committente;
- estremi della fattura che deve essere rettificata da inserire nel campo 2.1.6 nel caso di TD04, per fattura ordinaria e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD09, per fattura semplificata.
Una procedura molto semplice che non si discosta dalla compilazione delle fatture in formato elettronico.