L'indagine

Piemonte aumentano le truffe online legate allo spoofing

Il truffatore chiede soldi, dati bancari via mail e tramite sms falsificando il mittente fingendosi qualcun'altro come la "banca della vittima".

Piemonte aumentano le truffe online legate allo spoofing
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Lo sviluppo sempre più massiccio della rete fa crescere di conseguenza il numero delle truffe online. Anche in Piemonte, dunque, aumentano i casi, in particolare quelli legati allo spoofing. Le province più colpite dal fenomeno sono Torino e VCO, dietro solo a quella di Gorizia in rapporto alla popolazione.

Che cos'è lo spoofing?

Il truffatore chiede soldi, dati bancari via mail e tramite sms falsificando il mittente fingendosi qualcun'altro come la "banca della vittima".

A tal proposito, la Banca d'Italia, a cui è affidato il compito di gestire l'Arbitro Bancario Finanziario fa sapere:

Mai fidarsi di chi vi chiede soldi via mail"

Che cos'è ABF?

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR - Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica su questo sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

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