Da ieri tornate in vigore le misure straordinarie antismog nel bacino padano
Le misure straordinarie rimarranno in vigore fino al 15 aprile.
Sono tornate in vigore le misure straordinarie antismog nel bacino padano ieri, venerdì 15 settembre: saranno operative fino al 15 aprile.
Dureranno fino al 15 aprile le misure straordinarie antismog nel bacino padano
Da venerdì 15 settembre 2023 fino al 15 aprile 2024 tornano in vigore le misure straordinarie antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il ministero dell’Ambiente, varate gli anni passati e adottate dai Comuni interessati. Tali misure si applicano ad agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed interessano i Comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con varie differenziazioni per quelli con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti.
Divieto di circolazione nei comuni sopra i 10mila abitanti
Alle limitazioni strutturali, valide tutto l’anno, si aggiungono, per i Comuni sopra i 10.000 abitanti, il divieto di circolazione dalle 8,30 alle 18,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone (massimo 8 posti oltre al conducente) e quelli per il trasporto merci con omologazione uguale a Euro 3 e 4 e tutto il giorno, tutti i giorni, dei ciclomotori e motocicli con omologazione inferiore o uguale a Euro 1.
E per i Diesel Euro5?
Per quanto riguarda i veicoli diesel con omologazione uguale a Euro 5, il blocco alla circolazione, prima previsto dal 15 settembre 2023, potrà essere attuato dal 1° ottobre 2024 a partire dai Comuni superiori ai 30.000 abitanti, dotati di un’adeguata rete di trasporto pubblico locale e dove ci sono valori inquinanti alti che possono incidere sulla salute. La facoltà delle autorità comunali diventerà un obbligo a partire dal 1° ottobre 2025.
Le altre misure non legate alla circolazione e il semaforo antismog
In tutti i Comuni interessati dalle disposizioni regionali sono previste altre misure, non legate alla circolazione veicolare, quali l’obbligo di utilizzare pellets certificato, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale (ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità). Permane il sistema di allerta sulla qualità dell’aria definito “semaforo antismog”, consultabile alla pagina https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/. Sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero di pm10, scatteranno le misure emergenziali che entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo, fissato il lunedì, mercoledì e venerdì, rimanendo attive fino al controllo seguente.
Gli ulteriori blocchi in caso di sforamento dei limiti
Il livello arancio, in caso di previsione per la media giornaliera del superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi, farà scattare ulteriori blocchi alla circolazione. A ciò si aggiungeranno il divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle, il divieto assoluto di combustioni all’aperto; il limite a 18° C per le temperature negli edifici, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, il divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto. Il livello rosso si attiverà nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento di Pm10 del valore di 75 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi e determinerà ulteriori blocchi alla circolazione per i veicoli commerciali.
Controllate sempre gli albi pretori dei vostri Comuni di residenza
Si rimanda comunque alle ordinanze pubblicate sui siti internet dei vari comuni dove, di norma, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, sono riportati anche gli elenchi delle strade esentate dai blocchi. Per i Comuni che non hanno emanato alcuna ordinanza, resta valido il potere sostitutivo attuato con decreto del presidente della Provincia di Cuneo n. 65 del 29 dicembre 2021. Per quanto riguarda il divieto di abbruciamento materiali vegetali, si ricorda che la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, lo stabilisce nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, mentre la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019, prevede la possibilità di derogare a tale divieto per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, precisando che tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza. Tuttavia le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, accertata la situazione di superamento dei limiti di polveri sottili per le zone IT0118 (“Agglomerato di Torino”), IT0119 (“Pianura”) e IT0120 (“Collina”), hanno disposto in tali zone l’estensione temporale del divieto di abbruciamento anticipandolo al 15 settembre e prolungandolo fino al 15 aprile senza alcuna deroga, ad eccezione unicamente di quelle legate a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.