Mancato rispetto delle misure di contenimento, parla l'avvocato
Mancato rispetto delle misure di contenimento, parla l'avvocato di Ivrea Valerio Donato.
Mancato rispetto delle misure di contenimento
L’art. 4 del Decreto Legge 19 del 25/3/20 ha stabilito che “il mancato rispetto delle misure di contenimento [emesse in forza del decreto stesso] … è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale…”. La norma dettata dall’esigenza di non sottoporre a sanzione penale un numero elevato di cittadini (ma anche da evidenti ragioni di cassa laddove di fatto aumenta e non di poco l’importo della sanzione) sostituisce quella di cui al comma IV dell’art. 3 del DL 6/20, che puniva gli stessi comportamenti ai sensi dell’art. 650 CP. Le violazioni emanate in precedenza sono anch’esse depenalizzate e saranno punite in via amministrativa previa trasmissione degli atti all’autorità competente.
Cosa cambia
A differenza di prima la nuova sanzione viene irrogata dal Prefetto (o dal Presidente della Regione) e non più da un Giudice. Il rimedio offerto a chi volesse impugnare dette sanzioni (si presume che verranno intentanti numerosi ricorsi stante l’irragionevolezza delle norme stesse) si articola in due fasi: entro 30 giorni dalla contestazione si possono far pervenire scritti difensivi al prefetto (o al presidente della regione) e si può chiedere di essere sentiti. Il prefetto (o il pdr) dovrà quindi emettere l’ordinanza ingiunzione (oppure archiviare) che sarà ricorribile davanti al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notificazione (che deve avvenire nel termine di prescrizione di 5 anni dall’ultimo atto interruttivo e cioè in genere dalla contestazione della violazione ad opera degli agenti operanti). È ammesso sia il pagamento in misura ridotta ordinario (1/3 del massimo entro 60 gg dalla contestazione) sia quello ridottissimo ai sensi del Codice della Strada (ulteriore riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni). Tali termini sono sospesi sino al giorno 15 maggio 2020 (ex art. 37 DL 23/20). Si rammenta infine che la violazione dell’obbligo di permanenza domiciliare per chi sia risultato infetto al virus è reato punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Ordinanze regionali
Qualche dubbio suscitano infine le ordinanze emanate dalle singole regioni. In Piemonte, invero, gli obblighi da rispettare sarebbero quelli del Decreto regionale n. 43 del 13.4.20 e non quelli più lievi di cui al DPCM 10.04.20 (il riferimento è a limite di 200 metri dalla propria abitazione per l’attività motoria e alle attività professionali). Sennonché il potere della Regione in materia sarebbe riservato per ovviare a ritardi nell’emanazione dei DPCM e solo “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio … e senza incisione delle attività produttive”. Non paiono pertanto legittime le misure più restrittive in materia di studi professionali e di esercizi commerciali nonché sembrerebbe altamente discutibile il divieto di allontanamento da più di 200 m dalla propria abitazione per svolgere attività motoria (eventuali sanzioni in merito potrebbero pertanto essere impugnate con ragionevole probabilità di successo).